Supporto Tecnico di IdeaAzienda
 

Come possiamo aiutarti ?

< Indietro
Stampa il contenuto

Domande frequenti eFattura

Si è possibile sia tramite il sito dell’agenzia delle entrate nella sezione Fatture e corrispettivi sia tramite il nostro portale andando nell’apposita sezione di modifica e premendo il tasto ‘valida’. Il portale effettua comunque il controllo formale del file in fase di invio, indicando eventuali errori in maniera immediata.

Il messaggio ‘mancato recapito’ non è un vero e proprio errore. Significa che, nonostante la fattura risulta correttamente emessa e inoltrata al sistema d’interscambio, questo non è riuscito a consegnarla al destinatario. È possibile/consigliato in questi casi contattare il cliente per comunicargli quanto accaduto e inviargli una copia di cortesia della fattura.

La Fattura è stata scartata in quanto il codice fiscale o la partita iva del cliente indicati nel file XML sono errati.

Nel caso in cui sia l’ente pubblico a scartarla, bisognerà procedere con una nota di credito interna e la riemissione di una nuova fattura con le correzioni segnalate. Dopodiché verrà inviata via pec al sistema di interscambio.Se invece è il sistema di interscambio che ha rifiutato la fattura, bisognerà modificarla con le opportune correzioni, elaborare nuovamente il file xml, rinominarlo (ad esempio IT123456789_numfattura_bis.xml) ed inviarlo mezzo pec.

Per modificare la efattura bisogna cancellare il file xml errato ed in seguito seguire i seguenti passaggi: Vendite – Utilità – Manutenzione Archivio Documenti.
Una volta aperta la schermata scegliere le seguenti opzioni:
– Tipo modifica: documenti;
– Tipo operazione: rimuovi flag;
– Tipo documento: eFattura ;
– Spuntare il flag: “è stato generato il file XML”;
– Inserire la data e il numero della fattura;
– Confermare operazione.
Dopodiché possiamo procedere con la modifica del documento ed eventualmente re-inviare il file.

Modificare l’anagrafica del cliente. Sbloccare la fattura e correggere la partita IVA anche sul documento prima di rigenerare l’xml.

Per poter creare la fattura corretta bisogna prima controllare l’anagrafica del cliente che abbiamo creato.
Deve esserci indicata la categoria ‘’soggetto estero’’, compilati correttamente i dati anagrafici compresa la partita iva ed indicato nel campo Indirizzo telematico 7 volte X ‘’XXXXXXX’’.

È necessario impostare la natura corretta sotto Archivi – Tabelle Base – Codici IVA.
Ricercare il codice iva abbinato alle spese bollo ed inserire nel campo ‘’codice efattura’’ N1-Escluse ex. Art. 15.

Lo scarto ricevuto è dovuto all’inserimento di alcuni nuovi controlli che il sistema di interscambio ha pubblicato in data 30/07/2019 con l’aggiornamento del documento di specifica dei controlli SDI versione 1.6 e delle specifiche tecniche versione 1.5.
Di seguito la lista delle novità inserite:
– verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313)
– verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324)
– verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
– verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
– verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)
In questo caso è necessario indicare il codice fiscale dato che il cliente appartiene ad un gruppo Iva.

Per le fatture inviate antecedentemente all’introduzione dei nuovi controlli è opportuno provvedere a rettificare i precedenti documenti emettendo NC (con C.F. errato) e nuova fattura (con C.F. corretto).

Il “salto” di numerazione non rappresenta un errore sanzionabile in quanto “meramente” formale, che rientra nella ipotesi prevista dell’ articolo 6, comma 5-bis (Cause di non punibilità) del Decreto Legislativo 472/1997.
L’ applicabilità di tale disposizione è a maggior ragione sostenibile al caso in esame perché tutte le fatture elettroniche transitano dal Sistema di Interscambio, che attribuisce comunque un Identificativo univoco a ciascuna fattura.

All’interno del portale, selezionando le fatture passive, tramite un apposito tasto funzione è possibile salvare un file contenente gli xml di tutte le fatture selezionate in precedenza.

È possibile visualizzare il manuale al seguente link:

http://manuali.solutiondocondemand.com.s3.amazonaws.com/FatturazioneElettronica.LegalSolutionDOC/hub_legalsolutiondoc_fatturazione_elettronica.html?ms=AAA%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MzAw

E’ suddiviso in sezioni, è possibile avere una guida sull’utilizzo del modulo Fattura Attiva, quindi come gestire tutto il processo di invio della fattura elettronica, dalla compilazione manuale o caricamento del file XML fino alla conservazione sostitutiva.

Per prima cosa verificare che il Codice Destinatario assegnato da IPS Informatica sia registrato presso il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi, per indicare il canale preferenziale di ricezione delle fatture passive.
Qualora non fossero presenti sul portale LegalSolutionDOC alcune fatture, è necessario considerare questo quadro di ipotesi:
1. Se il fornitore durante l’emissione della fattura ha ricevuto un esito di Mancata Consegna, la fattura sarà visualizzabile dal destinatario solo nell’apposita area Fatture e Corrispettivi presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per importare la fatture e il relativo file di metadati si dovrà utilizzare l’apposito pulsante viola presente sul portale LegalSolutionDOC.
2. Se il fornitore, durante l’emissione della fattura, inverte per errore il Codice Fiscale con la Partita IVA, oppure inserisce un Codice Destinatario errato, lo SDI in fase di smistamento delle fatture non riuscirà a rintracciare il canale preferenziale e quindi invierà le fatture al Codice Destinatario o all’indirizzo PEC indicati nel file XML della fattura. Se la fattura viene inviata via PEC o a un codice destinatario diverso dal codice destinatario dell’intermediario, non sarà visualizzabile sul portale LegalSolutionDOC.
3. Se ci sono fatture presenti nel proprio cassetto fiscale prima della registrazione del codice destinatario preferenziale, le fatture non saranno inoltrate al canale di LegalSolutionDoc. Per risolvere questo inconveniente è possibile importarle utilizzando l’apposito pulsante viola CONSERVAZIONE, presente sul portale LegalSolutionDOC.
4. Qualora in fattura fosse riportata una Partita IVA cessata, questa sarà presente nel cassetto fiscale, ma non sul portale, se la Partiva IVA cessata non è stata comunicata in fase di Provisioning. In questo caso è consigliato: avvertire i fornitori di verificare la correttezza dei dati “Codice Fiscale” e “Partita IVA” e fare un controllo delle anagrafiche con i fornitori.

Le fatture ricevute non si possono rifiutare, è necessario contattare il fornitore e richiedere una nota di credito

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.ca

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.
Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta:
Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018,si evidenzia che:
il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 395/2019, ha comunicato che l’errore è riconducibile alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, è possibile emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.

La sezione dei dati del trasmittente è stata spostata sotto File – Azienda – Configurazione Parametri Aziendali – Parametri di base – 05 Opzioni Posta Elettronica
Quindi impostare seguenti dati:
PIVA Trasmittente: indicare la p.iva del soggetto trasmittente
Tel Trasmittente: indicare il telefono del soggetto trasmittente
Mail trasmittente: indicare la mail del soggetto trasmittente
Tornare su dati anagrafici e cliccare salva.

Indice dei contenuti